Quali sono gli interventi che godranno del 110% di detrazione in 5 anni?
La detrazione del 110% è applicabile solo nel caso vengano fatti interventi importanti sull’intero edificio
che migliorino la prestazione energetica dell’edificio portandolo alla massima efficienza. Se non fosse
possibile, l’obiettivo minimo sarebbe ottenere un miglioramento di almeno due classi. Risultato che deve
essere dichiarato dalla redazione di un A.P.E. (attestato di prestazione energetica) emesso da un tecnico
abilitato. L’APE dovrà presentare i risultati ante e post-intervento.
Quali sono questi interventi?
- Isolamento termico delle superfici opache per almeno il 25% della superficie disperdente dell’immobile per un
massimo di spesa di 60.000 euro per unità immobiliare
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni degli edifici con impianti a “pompa di calore” o a condensazione destinato al riscaldamento / raffrescamento e per la fornitura di acqua sanitaria. A questo si possono abbinare anche gli impianti fotovoltaici per un massimo di spesa di 30.000 euro per unità immobiliare
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti sugli edifici unifamiliari con impianti a “pompa di calore” destinato al riscaldamento / raffrescamento e per la fornitura di acqua sanitaria. A questo si possono abbinare anche gli impianti solari fotovoltaici per un massimo di spesa di 30.000 euro per unità immobiliare
- interventi di adeguamento sismico del fabbricato
Per immobile si considera incluso il condominio e la villetta destinata all’abitazione e non all’attività
commerciale.
Se congiuntamente ad almeno uno degli interventi citati venissero installate anche le schermature solari
e/o serramenti, anche le schermature solari e/o i serramenti potranno godere della detrazione del 110%.
Attenzione: solo in abbinamento con gli interventi citati.
Le SCHERMATURE SOLARI vendute ed installate normalmente ( non in combinazione con gli
interventi sopra indicati) resteranno al 50% di detrazione in 10 anni.
Ricordiamo ancora che nel vademecum Enea sono evidenziati i limiti in vigore dal 1 Gennaio 2020:
• Gtot ≤ 0,35
• Installazione da Est ad Ovest passando per Sud .
Premessa importante è data dall’aver indicato nel Decreto che entro 30 giorni l’Agenzia delle Entrate con
propria circolare esplicativa dovrà fornire indicazioni operative e vincoli. Per ora possiamo ipotizzare che il
Cliente abbia davanti a sé tre possibilità:
1) Può usare il credito in compensazione di imposta in 10 anni. (5 anni se potrà usufruire della
detrazione al 110% - vedi casi sopra citati).
2) Può Cedere il credito al Fornitore come “sconto in fattura”. Il Fornitore potrà poi a sua volta usare o
cedere il credito anche a Banche e Istituti Finanziari che lo compenseranno sempre in 10 anni. (5
anni se potrà usufruire della detrazione al 110% - vedi casi sopra citati).
3) Può cedere il credito a Banche o ad Istituti Finanziari interessati che lo compenseranno sempre in 10
anni. (5 anni se potrà usufruire della detrazione al 110% - vedi casi sopra citati).
Come sopra indicato, l’Agenzia delle Entrate dovrà emettere la circolare attuativa entro 30 gg dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto; solo dopo potremo organizzare e mettere in atto le
disposizioni ivi contenute per poter dare attuazione ed operatività alla/alle cessioni del credito indicate
nel punto 2 e 3.
Nei due casi in cui il Contribuente decida di cedere il Credito dovrà farlo certificare (e gestire) dal suo
assistente fiscale (commercialista, CAAF ecc.). per poter dichiarare la conformità del suo diritto al credito.
L'azienda sta studiando appositamente la materia per poter dare supporto e soluzioni in merito ai propri i clienti
per la vendita dei propri prodotti.
Sarà nostra attenzione e premura tenervi aggiornati nei prossimi giorni.
Per approfondimenti consultare l'art. 119 del Decreto Rilancio qui